Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 24/12/2003 n. 354

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonchè per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.».

- Si riporta il testo dell'art. 5 del Decreto-Legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 gennaio 2003, n. 1 (Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia): «Art. 5.

1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004.

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.».

Art. 2. Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004. ((1-bis. All'articolo 245 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».)) Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del Regio Decreto 30 gennaio 1941,

n. 12 (Ordinamento giudiziario): «Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta. I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di Decreto del Ministro. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma. La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del Decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

-Si riporta il testo dell'art. 245 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 245.

1. Le disposizioni del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente Decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre sette anni dalla data di efficacia del presente Decreto.».

Art. 3. Modifiche all'articolo 132 del Decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente: «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, (( i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, )) per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati (( relativi al traffico telefonico )) sono conservati dal fornitore per ulteriori (( ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti )) di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con Decreto motivato del (( giudice su istanza del pubblico ministero o )) del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, (( ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con Decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera

a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a: ))

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato

b)

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1

c) individuare le modalità (( di trattamento dei )) dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, (( l'utilizzazione dei dati sia consentita )) solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. (Comma soppresso). Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 123 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. ».

-Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale: «2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere

a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli art. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630];

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la Legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonchè delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero c.p.p. 727, 728, 729]

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.».

- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.».

Art. 4. Modifiche all'articolo 181 del Decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 181 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. ((Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».)) Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 181 (Altre disposizioni transitorie) .

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004

 

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